REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE)

Articolo 28

Titolo alcolometrico

1. Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 2204, dalle disposizioni specifiche dell’Unione applicabili a tali prodotti.

2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è indicato conformemente all’allegato XII.

ALLEGATO XII

TITOLO ALCOLOMETRICO

Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume è indicato da una cifra con non più di un decimale. Essa è seguita dal simbolo «% vol.» e può essere preceduta dal termine «alcol» o dall’abbreviazione «alc.».

Il titolo alcolometrico è determinato a 20 °C. 

Le tolleranze consentite, positive o negative, rispetto all’indicazione del titolo alcolometrico volumico ed espresse in valori assoluti sono indicate conformemente alla seguente tabella. Esse si applicano fatte salve le tolleranze risultanti dal metodo d’analisi utilizzato per la determinazione del titolo alcolometrico.

Descrizione delle bevande Tolleranza positiva o negativa 

1. Birre del codice NC 2203 00 con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5 % vol.; bevande non frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall’uva; 0,5 % vol.

2. Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5 % vol.; bevande frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall’uva, sidri, vini di rabarbaro, vini di frutta e altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall’uva, eventualmente frizzanti o spumanti; idromele; 1 % vol.

3. Bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione; 1,5 % vol.

4. Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume; 0,3 % vol.

L 304/60 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.11.2011 IT