Tratto da https://www.unionbirrai.it/it/news/birrificio-artigianale/

Facciamo seguito ad alcune mail pervenute, negli ultimi giorni, al nuovo servizio segnalazioni@unionbirrai.com, per esporre alcune considerazioni sull’utilizzo appropriato del termine “birrificio artigianale”.
 
Nella nostra nota del  28/06/2017 ci siamo già occupati, in realtà, del termine “artigianale”, riferibile, come evidenziato, alla birra “prodotta da piccoli birrifici indipendenti”  e “non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione”, ai sensi dell’art. 2 comma 4 bis della legge n. 1354 del 16.8.1962, come modificata dall’art. 35, comma 1, L. 28 luglio 2016, n. 154.

La norma in questione precisa a riguardo che “per piccolo birrificio indipendente” si intende “un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi “.

Come si nota, si parla di “produzione” e si fa espresso riferimento al necessario utilizzo di “impianti”, impianti che, si dice, debbono peraltro essere necessariamente “fisicamente distinti” rispetto a quelli di altri operatori, con espresso ed esclusivo riferimento cioè a chi produce birra, ovvero ai c.d. opifici di produzione che, in particolare, debbono necessariamente esser dotati di propri specifici “impianti” di produzione (macchinari, attrezzature ecc…),distinti da quelli di terzi.

Tra l’altro, nel nostro sistema giuridico, come noto, la produzione di birra, in quanto prodotto sottoposto ad accisa, richiede una licenza ad hoc, cui consegue l’attribuzione di uno specifico codice alfanumerico (c.d. codice accise),riferito proprio e prima di tutto agli impianti di produzione oggetto di licenza, specificamente individuati.

A questo riguardo, se “birrificio” significa, nella normativa specifica di settore testè richiamata “opificio di produzione di birra”, “birrificio artigianale”, conseguentemente, non può che significare “opificio di produzione di birra”, per l’appunto, “artigianale”.

Se ne desume, in sintesi, che per potercisi fregiare del titolo di Birrificio Artigianale occorre obbedire a due condizioni essenziali.

La prima è quella di essere un opificio di produzione di birra, dotato di propri impianti, come tale beneficiario di apposita licenza doganale.

La seconda è quella di rispettare le condizioni poste dall’art. 2 comma 4 bis L. 1354/1962 già citato, sia quelle di carattere soggettivo (qualifica di Piccolo Birrificio Indipendente, sopra vista, ovvero indipendenza, dimensionamento ridotto ecc…),sia quelle di carattere tecnico del prodotto (birra non pastorizzata e non micro-filtrata).

Quanto alle conseguenze in caso di indebito utilizzo della qualifica di Birrificio Artigianale, basti rinviare a quanto già scritto nel comunicato a proposito dell’equipollente indebito utilizzo del termine “Birra Artigianale” (nota del 28/06/2017).

A questo punto, per completezza, si pone una questione, se si vuole marginale ma comunque interessante, cui Unionbirrai sta peraltro tentando di porre rimedio anche dal punto di vista prettamente formale, attraverso una organica revisione in sede legislativa (attraverso in primis il confronto con i ministeri competenti MIPAAF e Ministero Sviluppo Economico) della disciplina generale della produzione della birra artigianale.

Ci riferiamo alla definizione di impresa artigiana ed al correlato uso, nel linguaggio comune, dell’aggettivo “artigiano/a” ed “artigianale”  quali sinonimi.

La domanda è: può un birrificio strutturato in forma di impresa artigiana di per sé sempre qualificarsi come “birrificio artigianale”?

Forse la questione è più teorica che pratica. Occorre infatti ricordare che perché sussista un’impresa artigiana debbono ricorrere plurime condizioni, tassative e rigorose, poste in particolare dalla Legge n. 443/85 sull’Artigianato, quali quella dell’esercizio personale e diretto delle attività di impresa da parte dell’imprenditore, del proprio prevalente lavoro manuale, del numero massimo di dipendenti (nel caso di produzioni ripetitive, nove),nel divieto di costituirsi in forma di società s.p.a. o s.r.l. con più di un socio, accomandita per azioni ecc…. e, da ultimo, quello dell’iscrizione nell’apposito albo.

Ciò premesso, nel caso di impresa artigiana esercente un birrificio, in ogni caso, la denominazione “birrificio artigianale” non può essere utilizzata, a meno che, ovviamente, il birrificio stesso non rispetti comunque, a prescindere dalla sua strutturazione in forma di impresa artigiana, i requisiti di cui al più volte citato art. 2 comma 4 bis L. 1354/1962 (introdotto dall’art. 35, comma 1, L. 28 luglio 2016, n. 154, sulla definizione legale di birra artigianale).

La normativa sulla tutela della birra artigianale, infatti, regolamenta l’utilizzo del termine “birrificio artigianale” in relazione a taluni ben precisati soggetti, e prima ancora definisce e regolamenta la denominazione legale di “birra artigianale” come prodotto specificamente individuato.

Detta normativa risulta del tutto speciale, specialistica ed innovativa rispetto a quella sull’artigianato e, quindi, applicabile in modo puntuale al settore della produzione brassicola, connotato da tratti distintivi ed autonomi, incompatibile con un utilizzo della qualifica “artigianale” che non corrisponda all’effettiva natura della produzione brassicola di birra, per l’appunto, artigianale in senso proprio e legale, come tale oggetto di precisa definizione di legge.

Resta quindi da ribadire in conclusione che ogni forma di appropriazione della denominazione di “Birrificio Artigianale” da parte di chi, in realtà, non sia autenticamente produttore di Birra Artigianale, rappresenta una violazione della normativa a tutela della birra artigianale e, correlativamente, una grave lesione dei diritti dei consumatori, cui UB farà fronte con ogni iniziativa e denuncia del caso.

Una notazione a margine, a questo punto, va fatta con particolare riferimento alle cosiddette beerfirm, fenomeno connotante del settore, sia in Italia che all’estero, e come tali oggetto di doverosa attenzione da parte di UB, che ne rispetta e tutela la natura non solo in quanto importante componente della compagine associativa, ma anche come espressione di piena legittima libertà di impresa.

A questo riguardo si deve riscontrare che le beerfirm, se ed in quanto committenti di produzione birra, non risultano annoverabili di per sé tra gli opifici di produzione, non possiedono impianti produttivi, non sono licenziatarie di un codice accise.

L’attribuzione a beerfirm, quindi, della denominazione “Birrificio Artigianale” risulta quindi in contrasto con la normativa a tutela della birra artigianale.

D’altro canto, è bene precisare che la birra commercializzata da beerfirm può certamente risultare qualificata correttamente “birra artigianale” (e quindi riportare/mantenere detta denominazione in sede di vendita, su etichette ecc…) se ed in quanto birra prodotta da Piccolo Birrificio Indipendente (e non pastorizzata o microfiltrata),e quindi conforme ai requisiti di cui all’art. 2 comma 4 bis L. 1354/1962 più volte citato.

TRATTO DA https://www.unionbirrai.it/it/news/birrificio-artigianale/